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Cantieri, amianto e sicurezza: indicazioni sulla documentazione tecnica

Nel documento “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail segnala che – riguardo alla documentazione tecnica connessa alle bonifiche da amianto e con riferimento alla gestione dei siti da bonificare di interesse nazionale (Sin) – sono state evidenziate diverse carenze conoscitive “da parte degli operatori, più o meno marcata, dei documenti di riferimento da predisporre e delle appropriate misure di sicurezza da adottare”.

Proprio a partire da queste carenze riscontrate un capitolo del documento elaborato dal DIT sulle bonifiche da amianto, è dedicato proprio agli elaborati tecnico-amministrativi.

Il capitolo fornisce utili indicazioni “al fine di agevolare l’operato degli addetti al settore ed accelerare le fasi di disamina tecnico-scientifica dei progetti” da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) e dei suoi Enti consulenti, tra cui l’Inail”. Indicazioni che possono anche risultare di riferimento per i siti da bonificare di interesse regionale (Sir) o per altre puntuali situazioni complesse in materia di bonifica da amianto.

A questo proposito il documento sottolinea, ai fini della tutela dei lavoratori, “l’importanza di pervenire alla condivisione di tutta la documentazione sulla sicurezza tra le diverse imprese a vario titolo coinvolte, ed in particolare del Dvr e Duvri” (Documento di valutazione dei rischi e Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze). Il Duvri, che “deve essere obbligatoriamente redatto includendo anche i costi della sicurezza, andrà previsto nel caso di bonifiche complesse quali quelle dei Sin, Sir, etc., già in fase di progettazione e dovrà essere considerato documento di riferimento nelle fasi esecutive. In base al tipo di cantiere andranno inoltre previsti, nei relativi Piani di sicurezza” da parte per Csp (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e verificati in corso d’opera dal Cse (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), “ulteriori apprestamenti fondamentali per la sicurezza (ponteggi, linee vita, parapetti, barriere, ostacoli, pedane, utensili correttamente messi a terra. etc.) che tengano conto dei possibili ulteriori rischi, oltre l’amianto, presenti in cantiere (cadute dall’alto, elettrocuzione, etc.)”. Si ricorda, poi, che in fase esecutiva “si dovrà procedere anche alla verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse (verbale di consegna, verbale di visita in cantiere, verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata, verbali delle riunioni tecniche, etc.)”.

Con riferimento a questo capitolo del documento Inail, l’articolo affronta i seguenti argomenti:

Documentazione e bonifiche: il piano di sicurezza e di coordinamento

Il documento – curato da Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone – si sofferma lungamente sul Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc).

Si tratta di un documento “la cui responsabilità compete al Csp sotto il controllo della committenza, costituito da tutti gli obblighi e costi relativi previsti nell’offerta per la salute e sicurezza dei lavoratori. Esso è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità ed i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni” dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008.

Tale documento “risulta ancora più determinante ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ai fini di una corretta pianificazione della sicurezza delle interferenze lavorative. Il Psc deve contenere le prescrizioni tecniche, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 ed alle quali dovranno attenersi le imprese esecutrici, considerando la presenza di altre imprese sul cantiere. La relazione tecnica del Psc deve comprendere, ad un livello di dettaglio coerente con la progettazione, l’attività di studio di tutte le misure preventive e protettive atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute durante l’esecuzione dei lavori; esso è corredato da tavole esplicative di progetto comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, qualora necessario in relazione alla complessità degli interventi, una tavola tecnica su eventuali scavi. Contiene inoltre i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ed eventualmente, nel caso si prevedano ulteriori lavorazioni successive alle attività di bonifica, anche il fascicolo dell’opera”.

Si indica che la finalità del Piano di sicurezza e di coordinamento è quella di “porre il lavoratore al centro dell’attenzione e di individuare al limite del sapere tecnico scientifico il minor livello di rischio raggiungibile nell’ambito dei lavori previsti”. E il Psc “deve essere parte integrante del contratto di appalto. Il Psc potrà essere successivamente modificato e/o integrato nei contenuti dal Cse, in caso di nuovi rischi o lavorazioni non previste al momento della stesura Documento”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma sulle eventuali modifiche/integrazioni e sugli elementi imprescindibili del Psc.

Si segnala anche che il Psc non deve mai essere confuso con il Piano di sicurezza sostitutivo (Pss) che “doveva essere redatto da parte dell’appaltatore o del concessionario nei casi in cui non sussisteva l’obbligo di redazione del Psc (pochi uomini giorno), era un obbligo previsto da precedenti norme riguardanti i contratti pubblici di lavori ed è stato abolito con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016”.

Documentazione e bonifiche: il piano di lavoro amianto

Riprendiamo alcune indicazioni sul Piano di lavoro amianto (Pdl).

Si tratta del documento che il datore di lavoro (Dl) dell’impresa esecutrice redige – ai sensi dell’articolo 256 del d.lgs. 81/2008 – “prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Tali lavori (demolizione o rimozione) possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Pdl deve essere dunque redatto “a cura dell’impresa di bonifica e deve prevedere dati specifici sul rischio amianto e sulle misure necessarie per garantire la sicurezza della salute dei lavoratori nonché la protezione dell’ambiente esterno al cantiere” (l’obbligo della sua presentazione “prescinde dalla tipologia e dal quantitativo dei manufatti che contengono amianto”).

In particolare il Piano di Lavoro amianto “deve prevedere e contenere informazioni sui seguenti punti:

  1. rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  2. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  3. verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  6. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  7. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
  8. luogo ove i lavori verranno effettuati;
  9. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  10. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)”.

Queste indicazioni rappresentano “i contenuti minimi di informazione; si consiglia pertanto la presentazione di un Pdl contenente elementi aggiuntivi”.

Il documento Inail si sofferma poi sulla presentazione del Piano di lavoro (Pdl) all’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio anche con riferimento ai “casi di urgenza”, anche con vari esempi e con riferimento alle eventuali richieste di integrazione o modifiche.

Si segnala anche che nel caso in cui in cantiere ci sia la contemporanea presenza di più imprese che partecipano ai lavori di bonifica, “ogni impresa (iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali) deve presentare il proprio Pdl, per la parte di opere sub-appaltate, dimostrando di avere correttamente progettato e pianificato l’intervento”.

Documentazione e bonifiche: il documento per la valutazione delle interferenze

Riportiamo, infine, alcune indicazioni sul Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), un documento introdotto dall’art. 26 del d.lgs 81/2008 e redatto dal datore di lavoro (Dl) committente.

Con tale documento il Dl “valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e/o lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro” dal committente (Cm).

Si indica che l’individuazione dei rischi derivanti da interferenze “dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze” e che “le fasi per la redazione del Duvri sono le seguenti:

  • individuazione dei rischi da interferenza;
  • adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni;
  • individuazione dei ruoli e delle responsabilità;
  • definizione dei costi della sicurezza”.

Si sottolinea, come ricordato spesso anche dal nostro giornale, che il Duvri “è un documento dinamico, che deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza”.

Come già indicato il Dl committente “è il responsabile della redazione del Duvri ed in particolare ha i seguenti compiti:

  • verificare l’ idoneità tecnico professionale dell’impresa/e;
  • promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
  • fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice o delle imprese appaltatrici dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Si indica poi che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi “devono a loro volta fornire tutti i documenti richiesti per attestare l’idoneità tecnico professionale e fornire le informazioni utili per l’individuazione di tutti i possibili rischi da interferenze. A seconda del livello di pericolo, le imprese devono adottare adeguate misure tecniche di protezione collettiva ed individuale”.

Inoltre, con riferimento al tema della sicurezza nelle attività di bonifica da amianto, le imprese devono “applicare integralmente la normativa specifica in materia di amianto emanata dal Ministero della Salute, in particolare riguardo ai piani di rimozione, agli attestati relativi alla formazione, al monitoraggio ed al controllo medico dei lavoratori ed a quella emanata dal Mattm in merito alle qualifiche delle imprese, nonché alle disposizioni della direttiva 2009/148/CE, etc”.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sulla presentazione e descrizione dei seguenti elaborati:

  • documento di valutazione dei rischi;
  • piano operativo di sicurezza;
  • registro di sicurezza.

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