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Prevenzione incendi e DM 1 settembre 2021: quali sono le novità?

ome ricordato nel documento “ Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro”, nato dal progetto di collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, con i tre DM del 2021 previsti dall’art. 46 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

si arriva al “definitivo superamento”del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Superamento che dipende anche dalla abrogazione del DM del 1998 che avviene gradualmente con l’entrata in vigore dei singoli decreti:

  • DM 1 settembre 2021 (entrata in vigore 25 settembre 2022): abrogazione di:
    • art. 3, comma 1, lettera e)
    • art. 4
    • allegato VI
  • DM 2 settembre 2021 (entrata in vigore 4 ottobre 2022): abrogazione di:
    • art. 3, comma 1, lettera f)
    • artt. 5, 6 e 7
  • DM 3 settembre 2022 (entrata in vigore 29 ottobre 2022): abrogazione dell’intero DM 10 marzo 1998.

Proprio per favorire nei nostri lettori un’elaborazione altrettanto graduale delle novità dei vari decreti, ci soffermiamo oggi in particolare sul DM 1 settembre 2021 – recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” – che entrerà in vigore nei prossimi giorni.

Nell’articolo, con riferimento al decreto ministeriale e al documento Inail citato in apertura, ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

Decreto Controlli: le definizioni e la manutenzione e controllo degli impianti

Il DM 1 settembre 2021, come indicatoall’articolo 2 (Campo di applicazione), stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Questo il significato di alcuni termini usati nel decreto (articolo 1 – Definizioni):

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso

e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Inoltre (articolo 3 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) “gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto”. E si segnala che “l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni”. E il datore di lavoro ‘attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.

Riprendiamo dal documento Inail una tabella con la sintesi dell’articolato e degli allegati del DM 1 settembre 2021:

Decreto Controlli: i tecnici manutentori e i criteri generali per i controlli

Come ricordato nell’articolo “ Decreto controlli: qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio”, il DM 1 settembre 2021 rende poi obbligatoria laqualificazione dei manutentori degli impianti antincendio.

Riguardo alla qualificazione dei tecnici manutentori (articolo 4), su cui torneremo per un approfondimento nei prossimi giorni, si indica che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendiodevono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificatie le ‘modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II’ del decreto.

Inoltre laqualifica di tecnico manutentorequalificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ‘è valida su tutto il territorio nazionale’.

Riprendiamo poi quanto indicato nell’allegato I relativamente ai “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il datore di lavoro – indica l’allegato – “deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si segnala che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.

Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

Riprendiamo dal DM una tabella che riporta alcune ‘possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili’:

Decreto Controlli: la circolare n. 14804 e gli obblighi dei datori di lavoro

Presentiamo poi brevemente la Circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021 – del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – una circolare esplicativa che ha riportato i “primi chiarimenti” relativi al DM 1 settembre 2021.

La circolare, ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa, chiarisce che, “ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008”.


La circolare n. 14804 si compone dei seguenti paragrafi:

  • generalità;
  • requisiti dei docenti;
  • individuazione dei soggetti formatori;
  • elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame;
  • individuazione dei requisiti delle sedi oggetti di esame di qualifica;
  • esame di idoneità.

E per “disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti” dell’allegato II (Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio) del DM 01 settembre 2021, alla circolare sono allegate tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
  3. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

Come indicato nel documento Inail con il modello sopra indicato “il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato”.

Il decreto e la circolare costituiscono – indica il documento Inail – “strumenti fondamentali per contribuire al miglioramento della qualificazione degli addetti alla manutenzione degli impianti antincendio, la cui corretta esecuzione è uno degli aspetti più critici della sicurezza in caso di incendio nei luoghi di lavoro”.

Riprendiamo dal documento Inail anche una sintesi degli obblighi del datore di lavoro correlati al DM 1 settembre 2021:

Concludiamo segnalando che, nei prossimi giorni, pubblicheremo altri articoli di approfondimento relativi ai nuovi decreti in materia di sicurezza antincendio, con particolare attenzione agli adempimenti, anche in termini di valutazione del rischio d’incendio, per aziende, datori di lavoro e operatori.

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