In relazione ai tanti infortuni professionali che avvengono nell’utilizzo delle macchine, già dagli anni ’50 la nostra normativa presta particolare attenzione a questo fattore di rischio, individuando precise misure di prevenzione. Tuttavia è dagli anni ’90 che, attraverso il recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato “introdotto un nuovo approccio alla tematica, stimolando un ruolo attivo e partecipativo di tutti i soggetti del sistema di prevenzione d’impresa, in particolare del datore di lavoro”.
Con il recepimento di direttive di prodotto e la pubblicazione di specifiche normative tecniche si è venuto poi a creare “un sistema di valutazione del rischio che non è più demandato esclusivamente al datore di lavoro ma coinvolge anche altri soggetti (progettisti, costruttori, etc.) che devono identificare anche i limiti della macchina e l’utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile da parte dell’utilizzatore, attestando il rispetto dei requisiti di sicurezza di sicurezza mediante dichiarazione di conformità e apposizione della marcatura CE”.
Tuttavia perché ci sia un ruolo efficace di tutti i soggetti del sistema di prevenzione d’impresa per gestire il rischio macchina è anche necessario avere adeguate indicazioni su come comportarsi con le macchine auto costruite, le quasi macchine e gli insiemi di macchine eventualmente presenti in azienda.
Per parlarne possiamo fare riferimento al documento “Utilizzo in sicurezza delle macchine. Guida per le imprese” prodotto dall’ ATS Brianza ed elaborato attraverso il lavoro del gruppo “Sicurezza macchine” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Lecco ex art.7 D.Lgs. 81/08. Un documento che, come ricordato in altri nostri articoli di presentazione, non è esaustivo di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle macchine, ma può essere utilizzato “come punto di partenza e/o confronto per impostare/revisionare la propria valutazione del rischio macchine aziendale”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Sicurezza delle macchine: le macchine auto costruite
- Sicurezza delle macchine: le quasi macchine
- Sicurezza delle macchine: gli insiemi di macchine
Sicurezza delle macchine: le macchine auto costruite
Riguardo alle macchine auto costruite il documento ricorda che sono macchine non immesse sul mercato ma “direttamente messe in servizio dal suo fabbricante: il fabbricante ha quindi progettato e realizzato la macchina e coincide con l’utilizzatore della stessa”.
Si indica che l’immissione sul mercato e la messa in servizio sono regolamentate dal D.Lgs. 17/2010 di attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE, un decreto che prevede che ‘possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente macchine che soddisfano le pertinenti disposizione del decreto e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone quando debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione’.
Dunque una macchina autocostruita è “una macchina a tutti gli effetti che, a partire dal 21 settembre 1996, deve seguire l’iter CE, previsto dalla direttiva macchine. La direttiva deve essere applicata in tutte le sue parti e l’utilizzatore/fabbricante deve aver a disposizione, a corredo della macchina, la seguente documentazione:
- Manuale uso e manutenzione (e relativo registro delle manutenzioni adeguatamente compilato);
- Dichiarazione CE di conformità;
- Marcatura CE apposta sulla macchina stessa;
- Fascicolo tecnico per la macchina: con particolare attenzione all’analisi dettagliata di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina”.
Si ricorda poi che nel caso la messa in servizio “fosse avvenuta ante 21 settembre 1996, è comunque necessario verificare e documentare la rispondenza della macchina ai requisiti generali indicati all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 ed il regolare svolgimento di attività di manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti. La minima documentazione a disposizione dell’utilizzatore/fabbricante dovrà essere:
- Analisi dettagliata dei requisiti generali applicabili alla macchina specifica, indicati nell’allegato V;
- Registro delle manutenzioni, adeguatamente compilato;
- Istruzioni per l’uso e la manutenzione”.
Il documento fornisce altre informazioni per regolarizzare una macchina autocostruita e messa in servizio ante settembre 1996.
Sicurezza delle macchine: le quasi macchine
Si segnala poi che le quasi macchine sono “unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva”.
Non bisogna dimenticare che la quasi macchina “non è soggetta a obbligo di marcatura CE ma deve comunque avere targa identificativa, redazione della pertinente documentazione, delle istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione”.
E dunque se il marchio CE non deve essere applicato alla quasi macchina (“di fatto non ci sono le condizioni per poter garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza, il cui assolvimento è completamente assorbito dalla macchina principale”) è però necessario che il costruttore “fornisca la dichiarazione d’incorporazione della quasi-macchina”.
Senza dimenticare che è il soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme ad essere considerato il “fabbricante della nuova unità” ed è lui che deve pertanto “valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi macchina e la macchina o impianto e assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità ed affiggere la marcatura CE sulla nuova unità una volta montata”.
Sicurezza delle macchine: gli insiemi di macchine
Il documento si sofferma poi sugli insiemi di macchine, con riferimento alla “presenza di due o più macchine o quasi macchine montate insieme per un’applicazione specifica e indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato”.
In particolare affinché “un impianto/linea produttiva, costituito da un insieme di macchine, sia considerato un’unica macchina, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
- le unità costitutive devono essere montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive devono essere collegate in modo che il funzionamento di ciascuna unità influisca direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, tale da rendere necessaria una valutazione del rischio per l’intero insieme.
- le unità costitutive dell’insieme devono avere un sistema di comando e controllo comune (ai fini della sicurezza)”.
Si ricorda poi che la marcatura CE delle singole macchine “non è sufficiente a garantire la conformità dell’insieme poiché devono essere valutati anche i rischi derivanti dall’interazione e dalle interferenze tra le stesse”. E che “l’apposizione di marcatura CE, la dichiarazione di conformità, le istruzioni per l’uso e la manutenzione e il fascicolo di un insieme di macchine possono essere fatte da un costruttore (quando tutti i componenti vengono forniti da un unico soggetto) o installatore delle macchine su richiesta del committente”.
Nel caso poi non venga definita contrattualmente la responsabilità della marcatura CE, “la stessa ricade sul fabbricante naturale dell’insieme, il soggetto che ha acquistato i vari componenti e li assembla ovvero l’utilizzatore dell’insieme quando questa viene realizzato per uso proprio”. In ogni caso il soggetto che avrà l’incarico della marcatura “dovrà poter disporre di tutte le informazioni necessarie dai fabbricanti delle varie componenti dell’insieme e avere sufficienti poteri decisionali per determinare quali misure di sicurezza adottare per assicurare la conformità dell’insieme ai requisiti della direttiva macchine”.
Il documento ricorda però che il concetto di insieme di macchine “non si può estendere troppo (es: stabilimento, intero impianto industriale) in quanto tale installazione complessa, costituita da un numero di linee di produzione ciascuna composta da un numero di macchine, insiemi di macchine e altre attrezzature, anche se controllati insieme da un sistema di controllo della produzione unico, diverrebbe ingestibile.
In particolare, a livello esemplificativo, “un gruppo di macchine (due o più) collegate tra loro per effettuare una lavorazione ma in cui:
- i circuiti di comando di ogni macchina controllano solo la macchina e possono scambiare segnali con altre macchine senza controllarle direttamente,
- non ci sono connessioni correlate alla sicurezza tra le macchine, ogni macchina è completamente conforme alla direttiva macchine e non dipende per quanto riguarda le sicurezze dalle macchine a monte o a valle (le funzioni di sicurezza di ciascuna macchina sono indipendenti dalle altre),
non sono considerate come un insieme di macchinari, ma macchine o sottoinsiemi di macchine distinte”.