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Le novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio

on riferimento ai risultati della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro ‘designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto’. I lavoratori designati ‘frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5 del presente decreto’.

A presentare in questi termini l’obbligo di designazione degli addetti al servizio antincendio e a presentarne poi il percorso formativo è l’articolo 4 del nuovo Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Un decreto che abbiamo presentato nei giorni scorsi e che segue, in attuazione del comma 3 dell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il precedente Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

L’articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:

La formazione e l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio

L’articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) del DM 2 settembre 2021 indica che conformemente a quanto stabilito dall’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio”, secondo quanto previsto nell’allegato III del decreto.

Mentre (comma 2) per le attività di cui all’allegato IV del decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

E “fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l’idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512”.

Ricordiamo che il citato articolo 3 riguarda i “servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Si indica poi (comma 5) che gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici “corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale” e (comma 6) oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, “i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti” riportati nel decreto. Inoltre (comma 6) i corsi a cui fa riferimento l’articolo “possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all’articolo 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti”.

L’articolo si sofferma anche sui particolari obblighi di formazione per il personale del Ministero della difesa ‘addetto al servizio antincendio’.

I contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento antincendio

Veniamo al contenuto dell’allegato III, relativo ai corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio.

Si ribadisce che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, “devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti”, i cui contenuti minimi sono contenuti nell’allegato.

In particolare si indica che “i contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito”. E l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, “può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi”.

Si indica poi che ai fini dell’organizzazione delle attività formative “sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Riprendiamo alcune indicazioni sui tre livelli a cui competono percorsi formativi diversi:

  1. Attività di livello 3. Ricadono in tale fattispecie “almeno le seguenti attività:
    1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    2. fabbriche e depositi di esplosivi;
    3. centrali termoelettriche;
    4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    5. impianti e laboratori nucleari;
    6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    10. alberghi con oltre 200 posti letto;
    11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
  2. Attività di livello 2. Ricadono in tale fattispecie “almeno le seguenti attività:
    1. i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
    2. cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto”.
  3. Attività di livello 1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme”.

L’allegato riporta poi nel dettaglio per ogni livello i contenuti minimi dei corsi, in relazione alla formazione (FOR) e all’aggiornamento (AGG).

A titolo esemplificativo riprendiamo lo schema dei contenuti minimi per il corso di tipo 2-FOR: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento):

Addetti al servizio antincendio e attestato di idoneità tecnica

Riprendiamo, infine, alcune informazioni dall’allegato IV (Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio, con riferimento all’articolo 5, comma 2 del DL 2 settembre 2021.

Nell’allegato si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro “ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  13. uffici con oltre 500 persone presenti;
  14. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  15. edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
  16. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  17. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  18. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.

Nell’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 si indica che “i comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati”.

Ricordiamo che il decreto in oggetto entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 4 ottobre 2021).

Concludiamo segnalando che nei prossimi giorni PuntoSicuro si soffermerà anche su quanto indicato dal decreto in relazione a:

  • informazione e formazione antincendio
  • requisiti dei docenti
  • aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/04/21A05748/SG

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