Come ricordato in molti articoli del nostro giornale, nel mondo del lavoro l’eventuale esposizione ad agenti biologici può provocare problemi di varia natura (infettiva, allergica, tossica, cancerogena, …). E la sintomatologia connessa all’esposizione e alle conseguenze sulla salute può manifestarsi in forme molto diverse a seconda non solo della natura dell’agente patogeno, della sua più o meno elevata presenza nell’ambiente e del tempo di esposizione, ma anche delle condizioni fisiche e delle specifiche suscettibilità di ogni lavoratore.
Un settore lavorativo in cui sono molti gli agenti biologici che possono determinare un rischio per i lavoratori è l’agricoltura – in particolare il settore zootecnico – dove sono presenti, ad esempio, anche varie zoonosi (malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo)che si possono considerare emergenti.
Per ridurre i rischi biologici a cui possono essere soggetti i lavoratori nel settore agro-zootecnico può essere importante la sorveglianza sanitaria che “rappresenta l’insieme di misure di prevenzione che, su incarico del datore di lavoro, il medico competente mette in atto per tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori di tutti i comparti produttivi, realizzando un’attività di prevenzione secondaria, rivolta ad evitare e/o ridurre i danni alla salute legati agli ambienti di lavoro”.
A presentare in questi termini la sorveglianza sanitaria e a permetterci di approfondirne i vari aspetti in relazione alle attività agricole è il documento Inail “ Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche”. Un documento – a cura di Casorri Laura, Chiominto Alessandra, Di Renzi Simona, Ficociello Barbara, Masciarelli Eva, Paba Emilia, Papacchini Maddalena e Tomao Paola – che è il frutto della collaborazione tra Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) e Inail Ascoli Piceno.
In questo articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:
- La sorveglianza sanitaria nelle attività agro-zootecniche
- Attività agro-zootecniche: la sorveglianza sanitaria semplificata
- Attività agro-zootecniche: il protocollo sanitario di base
La sorveglianza sanitaria nelle attività agro-zootecniche
Il documento ricorda che gli obiettivi della sorveglianza sanitaria sono:
- “ridurre l’incidenza delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
- valutare la compatibilità tra le condizioni di salute dei lavoratori ed una specifica mansione e/o ambiente di lavoro;
- favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti con disabilità;
- contribuire ad ottimizzare la gestione del personale, riducendo l’assenteismo, la spesa sanitaria generale e, nel medio-lungo termine, anche i costi per l’azienda”.
E la sorveglianza sanitaria, “oltre che valutare il possesso da parte dei lavoratori dei requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento delle mansioni lavorative, ha anche importanti finalità preventive, tramite la realizzazione di programmi di informazione e formazione degli addetti relativamente ai rischi professionali, ai potenziali danni ad essi correlati, nonché al corretto utilizzo e manutenzione dei DPI e all’attuazione dei piani di vaccinazione”.
Si ricorda poi che il comparto agricolo rappresenta un settore in cui “la sorveglianza sanitaria deve considerarsi, di norma, obbligatoria, in base all’art. 18 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, che stabilisce i seguenti obblighi per il datore di lavoro:
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- inviare i lavoratori alle visite mediche, secondo il programma previsto dal medico competente”.
Mentre, invece, il successivo articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi) “esonera dalla sorveglianza sanitaria (ritenuta facoltativa) alcune categorie di lavoratori, come i componenti di imprese familiari, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti e i soci di società agricole semplici”.
In definitiva in agricoltura “l’obbligo di sorveglianza sanitaria è previsto per:
- lavoratori fissi a tempo indeterminato e determinato esposti a rischi specifici normati, con periodicità ed accertamenti sanitari da definire da parte del medico competente in relazione ai livelli e ai tempi di esposizione. La periodicità è di norma annuale, ma può avere una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio e delle condizioni di suscettibilità dei lavoratori;
- lavoratori a tempo determinato, con attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno nella stessa azienda, esposti a rischio non specifico per i quali vi è l’obbligo di sorveglianza sanitaria “semplificata”, con validità biennale e per più imprese agricole, con giudizio di idoneità che opera nei confronti di più datori di lavoro, con esonero di sopralluogo da parte del medico competente, organizzata anche attraverso convenzioni tra aziende, con enti bilaterali e con le Aziende Sanitarie.
Il documento indica poi che “ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per i lavoratori stagionali non esposti a rischio è prevista sorveglianza sanitaria non obbligatoria”.
Attività agro-zootecniche: la sorveglianza sanitaria semplificata
Cerchiamo di comprendere che cosa si intenda per sorveglianza sanitaria “semplificata”.
Si indica che i passaggi principali della “semplificazione della sorveglianza sanitaria” di interesse per il lavoratore “sono:
- visita medica preventiva effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl;
- visita medica periodica mirata alla verifica della funzionalità degli organi bersaglio dei rischi presenti nello specifico lavoro/gruppo di lavorazioni. In presenza di rischi biologici, verifica della copertura antitetanica ed eventuale vaccinazione e verifica biennale opzionale per alcuni esami (emocromo, esame urine, funzionalità renale ed epatica, indicatori di contatto con specifici agenti di rischio biologici ed eventuale test di Mantoux o i test IGRA (Interferon-Gamma Release Assays) / Quantiferon da raccomandare in lavoratori vaccinati e/o provenienti da paesi ad alta incidenza di tubercolosi, per verificare la presenza di infezione, anche latente da Mycobacterium tuberculosis;
- validità biennale della visita medica periodica;
- giudizio di idoneità ampio che valuti tutte le mansioni svolte nell’annata agricola;
- validità del giudizio di idoneità per più aziende;
- cartella sanitaria da consegnare al lavoratore;
- giudizio di idoneità ad ogni datore di lavoro”.
Attività agro-zootecniche: il protocollo sanitario di base
Il documento si sofferma anche sul Protocollo Sanitario di Base che “prevede:
- una visita medica generale annuale e/o biennale (sistema cardiovascolare, respiratorio e/o all’apparato locomotore), per valutare lo stato fisico generale del lavoratore in relazione ai rischi ai quali potrebbe essere esposto;
- un esame spirometrico, almeno triennale.
Inoltre il medico competente “può integrare e completare il protocollo sanitario di base con altri accertamenti ritenuti necessari e mirati ai rischi specifici individuati per la mansione valutata a spese del datore di lavoro, ma solo a condizione che sia mirato al monitoraggio degli organi bersaglio, al controllo di un rischio a cui sia effettivamente esposto il lavoratore ed eticamente giustificato”.
Riguardo in specifico al rischio connesso agli agenti biologici, “oltre alle visite mediche e agli accertamenti disposti dal medico competente è possibile effettuare anche le vaccinazioni, quando disponibili”. In particolare, in agricoltura “la vaccinazione antitetanica risulta essere particolarmente utile come forma di prevenzione, motivo per cui è importante effettuare con regolarità i richiami vaccinali”.
Si sottolinea, in conclusione, che la sorveglianza sanitaria “deve essere supportata anche da attività di formazione ed informazione dei lavoratori”, ad esempio “riguardo ai rischi connessi al tetano e al corretto trattamento delle ferite”, ma più in generale riguardo alle “norme igieniche di base, il divieto di fumo e consumo di pasti o bevande durante le attività lavorative, l’utilizzo e la manutenzione corretti dei dispositivi di protezione individuale”.