La normativa e la disciplina che riguarda l’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni lavorativi è molto articolata.
Riprendiamo alcune delle norme di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 53 e 54.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.
- Legge 28 dicembre 1993, n. 561: “Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi”. Articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 1, lettera b).
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 25 “Denuncia degli infortuni sul lavoro”.
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Articolo 13, commi 2, 3 e 6.
- Legge 27 dicembre 2006, n.296: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1177.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articoli 18, comma 1, lettera r), 55, commi 5, lettere g) e h) e 6, 306, comma 4-bis.
- Decreto direttoriale del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 giugno 2018, n. 12: “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza”.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 445.
- Circolare Inail 2 aprile 1998, n. 22: “Articolo 53 del Testo unico: sanzione amministrativa di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 561/1963. Chiarimenti interpretativi e applicativi”.
- Circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34: “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese – programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali e prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1¢X luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”.
- Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d). e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
- Circolare Inail 12 ottobre 2017, n. 42: “Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative”.
- Circolare Inail 24 settembre 2018, n. 37: “Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura”.
- Circolare Inail 13 dicembre 2019, n. 33: “Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni”. Accesso ai dati delle Comunicazioni di infortunio”.
A riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e a fornire chiarimenti sul regime sanzionatorio è una nuova circolare dell’INAIL (Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo): la circolare n. 24 del 9 settembre 2021.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Indicazioni sull’obbligo di denuncia a fini assicurativi
- Indicazioni sul procedimento sanzionatorio
- Comunicazione al SINP e applicazione delle sanzioni
Indicazioni sull’obbligo di denuncia a fini assicurativi
Lo stesso Istituto in una comunicazione di qualche giorno fa segnala la Circolare Inail n. 24 del 9 settembre 2021 che ha per oggetto “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”.
Nella circolare si spiega, infatti, che ‘a seguito di alcune incertezze manifestate dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il cui accertamento è di competenza dell’Inail’.
E riguardo al punto A della Circolare sull’ obbligo di denuncia si indica che ‘in base al comma 1 del predetto articolo 53, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità’ (ad esempio anche in caso di problemi correlati al contagio del virus SARS-CoV-2).
Si ricorda poi che dal 1° luglio 2013 ‘la denuncia di infortunio (nonché la denuncia di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) deve essere presentata esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici predisposti dall’Inail. Per i datori di lavoro della gestione Agricoltura l’obbligo della denuncia di infortunio telematica è stato stabilito dal 1° ottobre 2018. L’obbligo della denuncia tramite i servizi telematici non si applica ai datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Questi datori di lavoro devono inviare la denuncia tramite Pec alla Sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta’.
E per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, ‘il giorno iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore, in adempimento dell’obbligo stabilito dall’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112410, il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi’.
Indicazioni sul procedimento sanzionatorio
La circolare si sofferma poi (punto B) sul “Procedimento sanzionatorio”.
Si segnala che dal 1° gennaio 2007, l’importo della sanzione per la violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 è da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
Si indica che la ‘violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio (nonché di malattia professionale e di silicosi e asbestosi) rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che, come specificato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24, opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. Sono da ritenersi ‘sanabili’ le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti)”. La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell’adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto’.
Come ricordato poi nella citata comunicazione Inail relativa alla Circolare, si segnala che gli illeciti oggetto di diffida, laddove trasgressore o obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Se il trasgressore non provvede a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Comunicazione al SINP e applicazione delle sanzioni
Un punto (punto C) della Circolare si sofferma sugli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). E l’interesse tutelato dall’articolo 18 è diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.
L’ultimo punto (punto D) riguarda le “Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative” e in via via preliminare si ricorda che ‘ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione’.
Si sottolinea, tra le altre cose, che l’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva, si verifica con la ricezione da parte dell’Inail della denuncia stessa.
E in caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone:
- la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori36, nel caso in cui essi manchino, la Sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del predetto datore di lavoro o altro soggetto, qualora si verifichi l’eventualità di cui al punto successivo;
- la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia;
- la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.
Inoltre alcune Strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti per conoscere se la diffida richieda delle verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione, in mancanza di notizie sull’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli infortuni superiori a tre giorni.
A questo proposito la comunicazione Inail sottolinea che la nuova circolare Inail chiarisce che “in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione”.