Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo aggiornamento degli indirizzi operativi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che hanno avuto, fin dalla prima pubblicazione del 16 maggio 2020, l’obiettivo di garantire la ripresa/continuità delle attività economiche e ricreative in relazione all’ emergenza COVID-19.
Ad annunciare le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (versione 2 dicembre 2021) è il Presidente della Conferenza delle Regioni che sottolinea come con il documento siano state definite meglio le regole di prevenzione in relazione ‘all’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass’.
Inoltre è stata definita meglio ‘la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi’. Ed è attesa l’ordinanza del Ministro della Salute per recepire tali linee guida ‘che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza’.
Nell’articolo presentiamo brevemente le linee guida soffermandoci in particolare su alcune indicazioni che possono essere utili per favorire la sicurezza, sempre in relazione al rischio biologico connesso al virus SARS-CoV-2 nelle attività ricreative e turistiche delle prossime festività natalizie e di fine anno:
- Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
- Le indicazioni delle linee guida: le strutture ricettive
- Le indicazioni delle linee guida: gli impianti di risalita
Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Nella premessa del documento “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” si indica che le linee guida “tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020”.
In continuità con le precedenti versioni delle Linee Guida, “delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione”, gli indirizzi operativi sono stati integrati “con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza”.
Il documento individua “i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti”.
Tuttavia fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, “si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti”.
Inoltre “rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali”.
Si evidenzia, infine, che “nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina ( mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi”.
Riguardo poi all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 si sottolinea la necessità di tener conto, per l’accesso alle attività economiche e ricreative, anche delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Le indicazioni delle linee guida: le strutture ricettive
Per favorire lo svolgimento delle prossime festività in sicurezza, specialmente per coloro che si recano o lavorano in località turistiche, ci soffermiamo sulla scheda “Attività turistiche e ricettive”.
Riguardo alle attività ricettive il documento riporta indicazioni per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, gli alloggi in agriturismo, le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù. Indicazioni che vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, “con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere”.
Rimandando alla lettura delle indicazioni specifiche, riportiamo alcune indicazioni di carattere generale chesono valide per tutte le strutture ricettive. Si segnala che allo stato attuale, l’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle “certificazioni verdi COVID-19”.
Queste le indicazioni generali:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l’obbligo di provvedere al riconoscimento dell’ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
- Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
- L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto in caso di assembramenti di persone; i lavoratori dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all’esposizione a rischi specifici)
- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite.
- L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Mantenere aperte, il più possibile, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
Le indicazioni delle linee guida: gli impianti di risalita
In relazione alla stagione invernale e alle attività sciistiche riprendiamo, infine, alcune indicazioni generali per gli impianti di risalita.
Le indicazioni si applicano agli “impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti”.
Si indica che allo stato attuale, “l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle ‘certificazioni verdi COVID-19’. Sono esonerati dall’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19 i soggetti minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. L’obbligo di possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica per l’acquisto di tutti i titoli di viaggio che consentano, anche in via non esclusiva, l’accesso agli impianti di cui all’articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento). I gestori degli impianti di risalita per i quali l’accesso sia consentito esclusivamente ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 informano gli utenti, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde prevista dall’articolo 9-quater, comma 1, lettera e-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e/o abbiano validità plurigiornaliera, il controllo da parte dei gestori sul possesso della citata certificazione verde può essere svolto anche a campione”.
Queste le indicazioni generali:
- “In zona arancione e in zona rossa, qualora sia prevista l’apertura degli impianti di risalita secondo la normativa vigente, limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio vendibili, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio anche sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio anche sciistico, da definire sentiti i rappresentanti di categoria e delle strutture ricettive e concordati con le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Soprattutto per la pratica degli sport invernali, il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Aziende Sanitarie Locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni e/o le Province Autonome confinanti devono coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, compreso l’obbligo del possesso di una certificazione verde COVID-19, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità dell’utente stesso.
- Garantire la periodica pulizia degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
- Dovrà essere riorganizzato l’accesso alle biglietterie e agli impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Gli utenti devono sempre indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia all’aperto in caso di code e assembramento di persone”.
Riguardo agli impianti di risalita il documento si sofferma anche sulla vendita titoli di viaggio e sul trasporto/capienza.
Ricordiamo, in conclusione, di tener conto anche delle indicazioni del già citato decreto-legge n. 172/2021 (obbligo vaccinale per alcune categorie e istituzione del cosiddetto ‘‘super green pass”) e riportiamo i titoli delle quattordici schede (una in più rispetto alla precedente versione del 28 maggio 2021) delle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”:
- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- convegni e congressi
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione
- sale da ballo e discoteche