Home » Incentivi per l’acquisto di cargo bike

Incentivi per l’acquisto di cargo bike

Il 28 aprile scorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto 9/3/2022 attuativo del credito d’imposta riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita per l’effettuazione di trasporto merci urbano di “ultimo miglio”, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

Il decreto attua la norma inserita nella Legge di Bilancio per il 2021 e che era in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.

Il decreto definisce:

– oggetto e finalità;

– ambito di applicazione

– requisito dei veicoli

– incentivo concedibile

– procedura di riconoscimento del credito d’imposta

– utilizzazione del credito d’imposta

– cause di revoca del credito d’imposta

– controlli e procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

Con l’art.1, comma 698 della Legge 30/12/2020, n.178, è stato istituito il credito d’imposta finalizzato a “promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano”.

Nello specifico la norma prevede la concessione alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta erano comunque demandati ad un apposito decreto dei ministeri preposti.

L’efficacia della norma era comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’UE).

Il decreto attuativo è ora stato emanato pur in assenza di autorizzazione della Commissione europea. Infatti, nelle premesse allo stesso decreto viene di fatto modificata la natura dell’agevolazione per consentirne l’applicazione immediata. Le motivazioni di tale modifica partono dalla considerazione che l’agevolazione è di modico valore, in quanto di importo massimo non superiore ai 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Conseguentemente tenuto conto delle caratteristiche dell’agevolazione e delle esigenze di semplificazione procedurale, il credito d’imposta viene fatto rientrare ora nell’ambito applicativo dei regolamenti «de minimis», che evita quindi la necessità di procedere alla richiesta di autorizzazione alla Commissione europea.

Soggetti destinatari dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Pertanto, sono interessate:

  • le imprese (cd. piccole) che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • le imprese (cd.micro) che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Oggetto dell’agevolazione

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita. Le cargo bike sono delle biciclette o velocipedi progettati e costruiti specificatamente per il trasporto persone, animali e merci.

Ai fini dell’agevolazione tali mezzi devono essere:

  • conformi alle previsioni di cui all’art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
  • adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
  • equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili.

Oltre a tali requisiti, le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:

  • massa complessiva a pieno carico non superiore a 250 kg nel caso di veicolo isolato e 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
  • volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a 200 dm³, nel caso di uno o più vani di carico chiusi o a cassone e 25 dm², nel caso di una o più superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

Agevolazione/credito concedibile

L’incentivo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L’agevolazione è concessa fino ad esaurimento del fondo a disposizione di complessivi 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del Tuir (cd criterio della competenza).

Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dai regolamenti europei in regime di “de minimis” e non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Procedura di riconoscimento del credito d’imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, in relazione alle spese sostenute nel 2021, le microimprese e piccole imprese interessate, devono presentare entro il 30 giugno 2022 al Ministero della transizione ecologica, una apposita istanza, esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it a partire dalla data che sarà comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa deve riportare la spesa sostenuta per l’acquisto dei beni, l’ammontare del credito d’imposta richiesto e deve essere corredata di specifiche autocertificazioni e attestazioni.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis»,  procede alla registrazione dell’aiuto individuale e comunica al beneficiario l’ammontare del credito d’imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

Utilizzazione del credito d’imposta

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/97 con il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Controlli e revoche

Il decreto prevede infine le cause di revoca del credito d’imposta e i controlli e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

Lascia un commento