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Le novità normative sull’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro

Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva, dopo l’approvazione al Senato, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” – è stata recentemente, il 20 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato (legge di conversione 165/2021 – decreto legge 127/2021).  

La legge n. 165/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, introduce alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario del DL 127/2021 e aggiunge diversi nuovi articoli:

  • art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
  • art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale);
  • art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario);
  • art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro);
  • art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti);
  • art. 10-bis (Clausola di salvaguardia).

Ci soffermiamo su alcune delle novità in materia di obbligo di green pass nel mondo del lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:

La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli

Partiamo da una delle novità più rilevanti che può arrivare a semplificare l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.

Si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.

Riportiamo integralmente il comma 4, che ha solo alcune modifiche formali, e il comma 5.

Le parti in grassetto riguardano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.

Le novità per la formazione e per i lavoratori in somministrazione

Ci soffermiamo, invece, su alcune modifiche all’articolo 3, relativo all’ambito lavorativo privato, e che riguardano il mondo della formazione e dei lavoratori in somministrazione.

Anche in questo caso riprendiamo il testo integrale dei commi modificati dalla legge di conversione con riferimento, in questo caso all’art. 9 septies introdotto dal DL 165/2021 nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

  • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
  • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 4: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

La scadenza del green pass e le campagne di sensibilizzazione

Riportiamo in conclusione alcune novità correlate a due nuovi articoli inseriti dalla legge di conversione.

Partiamo dall’introduzione dell’articolo 3-bis relativo alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.

Il nuovo articolo indica che dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è inserito il seguente articolo: Art.9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa)che indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

In conclusione riprendiamo il contenuto del nuovo articolo 4-bis che invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

L’articolo 4 -bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro) indica che (comma 1) “al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.

In particolare (comma 2) “le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. E (comma 3) per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro “si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

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