Nelle dinamiche degli infortuni professionali, raccontate nella rubrica “Imparare dagli errori” e in molti nostri articoli, si rileva come spesso alla base di eventi incidentali, near miss e non conformità ci sia una sottovalutazione dei rischi lavorativi, una carenza di formazione o una mancanza degli adeguati controlli e verifiche necessarie.
Proprio a partire da questa constatazione risultano molto importanti le azioni di supporto che possono svolgere le aziende sanitarie locali/aziende di tutela della salute e ci soffermiamo oggi su alcune schede prodotte dall’ ATS Brianza per favorire un’adeguata valutazione dei rischi.
Le schede riguardano cinque diverse tipologie di attrezzature e impianti e, essendo di supporto alla valutazione, contengono varie domande che hanno l’obiettivo, come ricordato sul sito dell’ATS, di “riscontrare il rispetto dei principali obblighi connessi all’uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche”.
Si segnala che, in queste brevi liste di controllo, un’eventuale risposta negativa alle varie domande presuppone la necessità di adottare idonee misure tecniche e/o organizzative.
Nella presentazione delle schede l’articolo affronta i seguenti argomenti:
- le attrezzature di sollevamento
- attrezzature in pressione e impianti elettrici
- impianti termici e ascensori
le attrezzature di sollevamento
La prima scheda riguarda le attrezzature di sollevamento.
La “Scheda n. 1 – ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE (SC) E PERSONE (SP)” contiene varie domande (e indicazioni sui riferimenti normativi) in materia di:
- controlli (manutenzione)
- formazione, uso in sicurezza
- verifiche.
Ad esempio riguardo alla formazione si chiede:
- le attrezzature di lavoro sono installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso? (D.Lgs.n.81/2008 – Art. 71, comma 4 lett. a punto 1)
- indipendentemente dal tipo di attrezzatura di sollevamento, il datore di lavoro ha preso le misure necessarie affinché l’uso della stessa sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati? (D.Lgs.n.81/2008 – Art. 71, comma 7 lett. a)
- l’uso delle seguenti attrezzature: carrelli telescopici, autogru, gru caricatrici, gru a torre, PLE, è riservato esclusivamente ad operatori in possesso di una è specifica abilitazione? (D.Lgs.n.81/2008 Art. 73, comma 5 – Accordo Conferenza Stato Regioni 12 febbraio 2012)
attrezzature in pressione e impianti elettrici
La seconda scheda riguarda le attrezzature in pressione.
Nella “Scheda n.2 ATTREZZATURE IN PRESSIONE” gli argomenti trattati riguardano:
- Valutazione del rischio
- Verifiche
- controlli
- formazione.
Ad esempio riguardo alla valutazione del rischio si chiede se “è stata effettuata la classificazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi, tenendo conto delle categorie definite dall’Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000 o, a far data dal 01/06/2015, dalla nuova Direttiva 2014/68/UE (Circolare M.S.E n. 69094, del 15/05/2015), con relativa definizione della frequenza delle verifiche periodiche”.
Si segnala che “la mancata esecuzione delle verifiche periodiche e prove alle date di scadenza previste (2, 3, 4, 5, 10 anni), indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta diversi oneri a carico degli utilizzatori come la messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti (art. 7 DM 329/2004)”.
Inoltre:
- “per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione”;
- la mancata esecuzione delle verifiche periodiche “comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative”.
Ricordiamo che una parte della scheda riguarda poi i generatori di vapore.
Veniamo alla “Scheda n.3 IMPIANTI ELETTRICI”, una scheda che “è utilizzabile per gli impianti elettrici e non si applica a: apparecchi elettrici, lavori sotto tensione, lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici”.
La scheda si occupa di progettazione, prassi, valutazione del rischio e verifiche.
Riguardo al progetto dell’impianto elettrico si indica che per:
- impianti elettrici successivi al 26/03/08: “Il progetto è obbligatorio per tutti gli interventi di installazione, trasformazione o ampliamento (vedi DM 37/08).
- interventi su impianti elettrici effettuati tra il 13/03/90 ed il 26/03/08: “il progetto era obbligatorio per tutti gli interventi di installazione, trasformazione o ampliamento, su impianti elettrici al di sopra dei limiti dimensionali previsti dal DPR 447/91, art. 4”.
- interventi su impianti elettrici effettuati prima del 13/03/90: “la Legge 46/90 è entrata in vigore il 13/03/90. Prima di tale data il progetto dell’impianto non era obbligatorio. In questi casi, dall’installazione dell’ impianto elettrico è passato sicuramente un tempo superiore a quello previsto dalle norme tecniche per effettuare i controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 86, co. 1. Se i controlli sono già stati effettuati in maniera approfondita con esito positivo, la relativa documentazione può rappresentare la garanzia iniziale che l’impianto è realizzato a regola d’arte. In alternativa si può far effettuare una verifica approfondita dell’impianto elettrico finalizzata all’accertamento della rispondenza alla norma tecniche e ai requisiti D.Lgs. 81/08 art. 80, co. 1. La verifica potrebbe concretizzarsi in un documento analogo alla dichiarazione di rispondenza di cui al DM 37/08, art. 7, co. 6. Tali documenti possono fornire garanzie sulla realizzazione a regola d’arte dell’impianto (fonte INAIL: Conoscere il rischio / Rischio elettrico, giugno 2014, Guida all’utilizzo della lista di controllo per la valutazione del rischio da impianti elettrici e organi di collegamento mobili).
impianti termici e ascensori
La quarta scheda presentata è la “Scheda n.4 IMPIANTI TERMICI” che riporta varie domande in materia di verifiche e controlli
Ad esempio riguardo ai controlli si chiede:
- Sono presenti:
- il manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore?
- il registro di controllo?
- L’impianto ha potenzialità globale superiore a 35 KW (30000 Kcal/h)? (se l’impianto ha potenza <35kW non procedere)
- Per impianti aventi potenzialità globale superiore a 35 KW (30000 Kcal/h) è stata inoltrata denuncia di impianto termico con richiesta di esame progetto all’ISPESL/INAIL competente per territorio?
Concludiamo con la “Scheda n.5 ASCENSORI E MONTACARICHI” che riporta domande per verificare la conformità in materia di verifiche e controlli.
A titolo esemplificativo riguardo alle verifiche si chiede se gli ascensori “sono provvisti di libretto di omologazione ENPI/ISPESL o dichiarazione di conformità CE e libretto di impianto (per ascensori installati dopo il 30/6/1999)”.
Infine, segnaliamo che la scheda ha una parte dedicata alle piattaforme elevatrici per disabili e montascale con corsa superiore a 2 m e inclinazione superiore a 15° sull’orizzontale.