Il 31 marzo 2022 è stato pubblicato il testo di compromesso della Presidenza francese della proposta del nuovo Regolamento macchine.
Il nuovo Regolamento macchine sostituirà la Direttiva Macchine come abbiamo descritto nell’articolo del blog dedicato dove potrai anche scaricare il testo della proposta del 21 aprile 2021.
Principali novità del testo del Regolamento macchine
Il nuovo testo del 31 marzo 2022 (ulteriore modifica dei testi pubblicati il 17 e il 28 gennaio 2022 e il 9 e 25 febbraio 2022) ha apportato numerose NOVITÀ e MODIFICHE alla proposta originale del 21 aprile 2021, tra cui le principali sono:
- distinzione tra macchine, prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchine che sono tutti prodotti soggetti al regolamento;
- modifica della definizione di “componente di sicurezza”, che può essere fisico, digitale o di natura mista;
- introdotta la definizione di “funzione di sicurezza”: funzione che serve per realizzare una misura di protezione, per eliminare o, se non possibile, per ridurre i rischi e la cui mancanza può comportare un aumento dei rischi;
- modificata la definizione di “modifica sostanziale”, ovvero modifica di un macchinario o di un prodotto correlato, con mezzi fisici o digitali dopo che il macchinario o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista dal fabbricante e modifica la sua specifica applicazione originaria e la destinazione d’uso e che ne pregiudica la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente e che richiede ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o richiede misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica della macchina;
- precisato che se la modifica sostanziale ha un impatto sulla sicurezza di una parte di un insieme, la persona che effettua la modifica è considerata fabbricante solamente per la parte interessata di tale insieme;
- precisati gli obblighi riguardanti le istruzioni quando fornite in formato digitale:
- indicare sul macchinario e in un documento di accompagnamento come accedere alle istruzioni digitali;
- descrivere chiaramente quale versione delle istruzioni corrisponde al modello del macchinario;
- presentare le istruzioni in un formato che consenta all’utente finale di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che possa accedervi in qualsiasi momento, in particolare durante un guasto della macchina; questo requisito si applica anche a un macchinario in cui il manuale di istruzioni è incorporato nel software del macchinario stesso;
- metterle a disposizione online durante il ciclo di vita previsto della macchina o del prodotto correlato e per non meno di 10 anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto;
- fornirle gratuitamente in formato cartaceo su richiesta dell’acquirente;
- modifica della procedura per la valutazione della conformità delle quasi-macchine:
- le quasi-macchine devono essere progettate e costruite conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza pertinenti;
- devono essere implementate procedure per garantire la conformità di quasi-macchine prodotte in serie; i fabbricanti devono tenere conto delle modifiche del processo produttivo, delle caratteristiche delle quasi-macchine e delle modifiche alle norme armonizzate o alle specifiche comuni;
- le quasi-macchine devono riportare l’indicazione di informazioni che ne consentano l’identificazione univoca e del nome e indirizzo del fabbricante;
- le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione UE possono essere fornite in formato digitale; tuttavia, su richiesta dell’acquirente, le istruzioni per l’assemblaggio devono essere fornite gratuitamente in formato cartaceo;
- le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione UE devono essere in una lingua facilmente comprensibile dalla persona che incorpora la quasi-macchina, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato;
- precisazione degli obblighi per gli importatori e i distributori di macchine o prodotti correlati;
- inserimento degli obblighi per gli importatori e i distributori di quasi-macchine;
- precisazioni sulle “specifiche (tecniche) comuni” che possono essere adottate dalla commissione in assenza di norme armonizzate e sul ruolo delle parti interessate nel processo di redazione di queste specifiche; se viene pubblicata una norma armonizzata che copre gli stessi aspetti di una specifica comune, la norma armonizzata rimpiazza la specifica comune;
- indicazione dello scopo e del contenuto della dichiarazione di incorporazione UE per le quasi-macchine:
- attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili;
- deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui la quasi-macchina è immessa sul mercato;
- se una quasi-macchina è soggetta a più atti dell’Unione che richiedono una dichiarazione di conformità UE, la dichiarazione di incorporazione UE include una dichiarazione di conformità a questi atti dell’Unione;
- suddiviso l’elenco dei prodotti in allegato I (ex allegato IV della direttiva 2006/42/CE) in parte A e parte B, con due differenti procedure per la valutazione della conformità descritte nell’articolo 21;
- modificati parzialmente alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell’allegato III;
- aggiunta lettera C all’allegato IV riguardante la documentazione tecnica pertinente per macchine modificate sostanzialmente;
- aggiunta lettera C all’allegato V riguardante la dichiarazione di conformità UE per macchine modificate sostanzialmente;
- aggiunta lettera B all’allegato VI riguardante il controllo interno della produzione per quasi-macchine;
- aggiunto l’allegato IXa riguardante la procedura di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’unità;
- indicati nell’allegato X i contenuti delle istruzioni per l’assemblaggio per le quasi-macchine.